Il contratto di finanziamento di credito al consumo, è lo strumento che consente di cedere un credito a favore del cliente, sotto forma di dilazione di pagamento. In questo modo, il cliente che desidera acquistare un determinato bene o servizio, invece di pagare in contanti, può dilazionare il pagamento in maniera rateale, ed uscire dal negozio con il prodotto acquistato, senza averlo ancora pagato.
Nel contratto di finanziamento sono coinvolti tre soggetti distinti:
- Il cliente, che ha il vantaggio di acquistare senza avere l'immediata disponibilità economica, ma pagando a rate a favore della finanziaria;
- La finanziaria, che ha contratto una convenzione con il venditore commerciante, e che anticiperà i soldi al venditore, del valore dell'importo acquistato dal cliente;
- Il venditore che si occupa della vendita del prodotto al cliente, ed inoltre è convenzionato con la finanziaria, dalla quale riceve i soldi necessari per l'acquisto del bene;
Il contratto di vendita del prodotto e il contratto di finanziamento, sono due contratti distinti, ma possono essere unificati in un unico contratto presso il rivenditore. Il contratto di vendita è concluso fra il commerciante rivenditore e il cliente consumatore.
Il contratto di finanziamento, viene concluso fra il cliente consumatore e la società finanziaria convenzionata del rivenditore.
Il consumatore sarà tenuto a rimborsare alla finanziaria gli importi delle rate, secondo le modalità indicate nel contratto di finanziamento.
Il contratto di finanziamento, deve essere concluso in forma scritta e il consumatore deve riceverne una copia, pena la nullità dello stesso.
Inoltre, il contratto, deve indicare obbligatoriamente una serie di indicazioni che devono essere previste per legge. Il contratto deve indicare obbligatoriamente:
- Nome della banca o finanziaria che eroga il finanziamento;
- Dati del consumatore;
- L’importo del finanziamento e le modalità di erogazione;
- Numero, importo e scadenza delle rate;
- TAN, TAEG ed eventuali modalità di modifica;
- Oneri e causali non compresi nel TAEG (es mora),
- Eventuali garanzie richieste;
- Assicurazioni richieste e non comprese nel TAEG;
- Condizioni di recesso ed estinzione anticipata.